La donna e la società
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Nel 1919, la Camera dei Deputati intraprende faticosamente un ampio dibattito sulla posizione sociale della donna e sui suoi diritti. È abolita l’autorizzazione maritale anche per l’esercizio del commercio e le limitazioni agli uffici tutelari. Tuttavia, benché si intraprenda una strada verso una presenza piena nella società, molte barriere persistono. Per esempio l’art. 7 della legge sulla capacità giuridica della donna (Legge 17 luglio 1919, n. 1176), approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, precisa che le donne restano escluse da tutti quegli impieghi pubblici ai quali era annessa la dignità di grande ufficiale dello Stato. Non potevano essere nominati direttori generali di alcun ministero, né prefetti, né ambasciatori o consoli, né magistrati. Erano poi escluse persino dai servizi di cancelleria del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Magistratura ordinaria. La donna è ammessa all’ufficio di arbitro e alle professioni di avvocato e procuratore legale e agli impieghi pubblici soltanto se senza poteri giurisdizionali o l’esercizio di diritti e potestà politiche o attinenti alla difesa militare dello Stato. Inoltre, benché all’indomani della Grande Guerra, all’interno del Parlamento italiano, si solleciti un provvedimento legislativo per completare la capacità giuridica della donna con estensione del diritto elettorale politico e amministrativo e malgrado un quadro internazionale favorevole per l’approvazione del voto alle donne, questo non sarà approvato che nel 1946.
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Verona, 2 agosto 1919. Infermiere sul luogo dell’incidente aereo in cui hanno perso la vita 17 persone fra cui il pilota del trimotore Caproni, ten. Luigi Ridolfi. |
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